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Che cos'è
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L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici idonei per il gioco lecito è soggetta a licenza di polizia (ora autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune), ai sensi dell'art. 86 TULPS. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. In detta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. Per quanto concerne i videogiochi , il terzo comma dell'art.22 della legge 27 dicembre 2002, n.289, ha apportato notevoli modifiche all'art.38 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ed all'art.110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (TULPS), così innovando profondamente la disciplina relativa agli apparecchi e congegni da intrattenimento. Ai sensi del comma 5 della nuova versione dell'art.110, sono considerati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa, quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, quelli che consentono vincite di valore superiore ai limiti fissati per l'utilizzo di apparecchi leciti dal successivo comma 6 (10 euro), ad eccezione delle macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
Le nuove tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito sono descritte dai commi 6 e 7 dell'art.110:
comma 6: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di una moneta metallica non superiore a 50 centesimi, si caratterizzano prevalentemente per l'abilità e distribuiscono vincite in denaro di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita. E' vietato in ogni caso il gioco del poker o similari; l'utilizzo è vietato ai minori di anni 18. Detti apparecchi sono installabili esclusivamente in esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli artt.86 ed 88 del TULPS e cioè nell'ambito di: esercizi ricettivi; esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti; stabilimenti balneari; enti collettivi o circoli privati di qualunque specie autorizzati alla vendita o al consumo, limitati ai soli soci, di bevande alcooliche; esercizi autorizzati all'esercizio delle scommesse, ad eccezione delle "sale Bingo".
comma 7 : gli apparecchi si distinguono nelle seguenti categorie: Lett.a): Apparecchi che danno diritto a premi consistenti in oggettistica
Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor , attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Sono installabili in qualsiasi tipo di esercizio.
Lett.c): Apparecchi che non distribuiscono premi
Sono apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. (Sono installabili in qualsiasi tipo di locale, senza limitazioni).
Circa la definizione degli operatori del settore, si distingue tra:
gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
esercente: il titolare di licenze di pubblica sicurezza o denuncia inizio attività (d.i.a.) di cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;
produttore: colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, pronti per essere impiegati sul territorio nazionale;
importatore: colui che mette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte; è assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli artt. 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, articolo 2508)
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Requisiti necessari
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Essere titolare (persone fisiche o persone giuridiche o associazioni attraverso i loro legali rappresentanti, in quest'ultimo caso soltanto ove si tratti di persone giuridiche o di associazioni aventi nel loro oggetto sociale l'esercizio di attività commerciali) dell'autorizzazione per il pubblico esercizio di somministrazione, in cui s'intende installare gli apparecchi da trattenimento.
Tali titolari dovranno rendere al Comune apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), specificando il numero di apparecchi da installare.
La s.c.i.a. non può essere resa validamente da:
chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.
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