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Commercio
GUIDA AL CITTADINO
GUIDA AL CITTADINO
INDICE:

-ACCONCIATORE

-AFFITTACAMERE

-APRIRE UN' AGENZIA PUBBLICA D'AFFARI

-APRIRE UN AGRITURISMO

-APRIRE UN' ATTIVITA' FUNEBRE

-APRIRE UN BED & BREAKFAST

-CESSAZIONE NEGOZIO DI VICINATO

-COMMERCIO ALL'INGROSSO

-COMMERCIO ELETTRONICO (INTERNET)

-COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

-COSE ANTICHE USATE

-DISTRIBUTORE CARBURANTE PRIVATO

-RIVENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI

-APRIRE UN NEGOZIO DI ESTETISTA

-ESERCITARE L'ATTIVITA' DI FACCHINO

-ESECITARE L'ATTIVITA' DI DIRETTORE O ISTRUTTORE DI TIRO

-APRIRE UN NEGOZIO DI VICINATO

-NOLEGGIO CON CONDUCENTE

-FERIE TABACCHERIA

-APRIRE UNA SALA GIOCHI

-SPACCI INTERNI

-SUBENTRARE IN UN'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

-SUBENTRARE IN UN'ATTIVITA' DI ESTETISTA

-SUBINGRESSO IN UN NEGOZIO VICINATO

-VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)

-VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI PER COLTURA O ALLEVAMENTO DA AZIENDA AGRICOLA

-VENDITE PROMOZIONALI

-VENDITE DI LIQUIDAZIONE

-APRIRE UN ESERCIZIO PUBBLICO

-INSTALLARE APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI IDONEI PER IL GIOCO

-MANIFESTAZIONI CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

-SUBINGRESSO IN UN ESERCIZIO PUBBLICO

-COMUNICAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI LOTTERIA, TOMBOLA, PESCA O BANCO DI BENEFICENZA




ACCONCIATORE

Che cos'è

L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,  nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

Requisiti necessari

Relativamente alla qualifica professionale
-in caso di impresa individuale artigiana: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore rilasciata dalla competente Commissione Provinciale dell'Artigianato (C.P.A.) per il titolare dell'impresa.
-in caso di società artigiana:S.N.C: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) della maggioranza dei soci (nel caso in cui i soci siano due, è sufficiente che uno solo di loro ne sia in possesso)
-S.A.S.: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) di tutti i soci accomandatari
-S.R.L. A SOCIO UNICO: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) dell'unico socio
-in caso di società non artigiana (commerciale): nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore ( rilasciata dalla competente C.P.A.)
Relativamente all’iscrizione presso la Camera di Commercio:
-in caso di imprese artigiane (ditte individuali o società): iscrizione all'albo delle Imprese artigiane presso la competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Le Imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.
-in caso di Imprese non artigiane (società): iscrizione al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A.. Le imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.
Relativamente ai requisiti morali:
Non devono sussistere nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575” (cd. Legge antimafia).Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va fatta, a seconda del tipo di società:- per le S.N.C. da tutti i soci- per le S.A.S. e le S.A.P.A. da tutti i soci accomandatari -per le S.P.A. e le S.R.L. dall'amministratore unico oppure dal presidente ed i consiglieri. 

Forma

La domanda deve essere redatta su apposito modulo qui allegato D.I.A.P.  Modello_A

Documenti da allegare

Modello A + le schede aggiuntive ed altra documentazione (secondo quanto indicato nel modello)
Il Modello A, con la relativa documentazione occorrente allegata, va presentato in n° 4 copie, corredato da fotocopia di un documento d’identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento). 

Costi

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Tempi di legge

Costituisce titolo valido per intraprendere l’attività, con decorrenza immediata, la presentazione della D.I.A.P. completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Informazioni utili

Una D.I.A.P. incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.
Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

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AFFITTACAMERE

Che cos'è

Sono "esercizi di affittacamere" le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti. Nell'attività di affittacamere non è obbligatorio abitare nell'appartamento oggetto di attività.L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria.Il titolare di esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

Requisiti necessari

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.Gli affittacamere devono assicurare - avvalendosi della normale organizzazione familiare- i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
c) telefono ad uso comune.L'attività di affittacamere è soggetta a preventiva segnalazione certificata inizio attività (s.c.i.a.) da presentare al Comune competente per territorio.
La s.c.i.a. non può essere resa validamente da:chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Forma

L'interessato deve presentare allo Sportello Unico del Comune ove ha sede l'immobile destinato all'attività  apposita  segnalazione certificata inizio attività (s.c.i.a.) , compilando obbligatoriamente il modello   Modulo Affittacamere.doc.
Tale modello va presentato in n° 2 copie (1 per il Comune ed 1 per il titolare, da esporre visibilmente, una volta protocollata, all'interno dei locali dove è esercitata l'attività), corredato dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. 

Documenti da allegare

Al suddetto modulo va allegata fotocopia di un documento d'identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente  comunale addetto al ricevimento).

Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

La segnalazione certificata  inizio attività (s.c.i.a.)  consente l'immediato avvio dell'attività ed ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto o alla struttura.
Il modello deve essere compilato anche per comunicare:
una variazione nell'esercizio dell'attività precedentemente dichiarata;
i prezzi minimi e massimi per l'anno successivo (entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono);
la sospensione dell'attività; la cessazione dell'attività.

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APRIRE UN'AGENZIA PUBBLICA D'AFFARI

Che cos'è

Per "agenzie pubbliche" od "uffici pubblici di affari" si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore
I tipi di agenzie di competenza comunale: agenzia di pubblicità, disbrigo pratiche amministrative, vendita su procura di autoveicoli usati, onoranze funebri, informazioni a scopo divulgativo, teatrali, spedizione e trasporti, esposizione, mostre e fiere campionarie, intermediazione nella vendita di oggetti usati , agenzie di viaggio, agenzie immobiliari.

Requisiti necessari

Essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato  con R.D. 18.06.1931 n°773 (carichi pendenti);
Essere esenti da una qualsiasi causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L.31.05.1965 n°575 (antimafia).
Ad esclusione delle agenzie matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni, per le quali è competente la Questura, l'attività si esercita previa presentazione al Comune della segnalazione certificata d'inizio attività (s.c.i.a.), da parte del titolare (in caso di Ditta individuale) o del legale rappresentante (in caso di Società/Ente/Associazione) La S.C.I.A. non può essere resa validamente da:- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà; personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; - chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; - chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta. 

Forma

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico del Comune apposita  segnalazione certificata d'inizio attività, utilizzando esclusivamente il modello SCIA Agenzia d'affari

Documenti da allegare

Al modello va allegata:
• copia fotostatica di un documento d'identità quando la firma sullo stesso non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento;
• copia del tariffario compensi (l'originale è soggetto ad imposta di bollo);
• registro degli affari giornalieri, da far vidimare (per tale richiesta va compilato l'Allegato 3 in fondo al modello, completo del numero di marche da bollo necessarie: (1 marca da bollo ogni 100 fogli del registro)  - Modulo (Richiesta vidimazione Registro .doc)

Costi

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Tempi di legge

L'attività può essere iniziata dal giorno in cui si presenta la s.c.i.a.  in Comune.
La s.c.i.a. ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, barrando e compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA"  del modulo.

Informazioni utili

Per l'agenzia di autoveicoli usati è necessario il C.P.I., quando la superficie lorda dei locali supera i 400 mq o vi siano più di n. 9 autoveicoli nei locali.

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APRIRE UN AGRITURISMO

Che cos'è

Per “attività agrituristiche” si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (anche nella forma di società di capitali o di persone) oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
L'azienda agrituristica si definisce per tipologia e servizi offerti
La “tipologia agrituristica” si riferisce al tipo di attività esercitata, in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili. Si distinguono due tipologie di azienda agrituristica;
a) agriturismo in forma familiare
b) agriturismo in forma aziendale.
Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle vigenti normative regionali in materia:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno
b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
c) c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o  anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittiturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Requisiti necessari

L’imprenditore agricolo che intende svolgere attività agrituristica deve aver richiesto ed ottenuto dalla Provincia nel cui territorio viene svolta l'attività agricola:
1) il "Certificato di connessione dell'attività agrituristica con quella agricola"
2) l'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Agrituristici: la domanda di iscrizione può essere presentata dal titolare, contitolare o coadiuvante familiare di un'azienda agricola, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, in possesso del certificato di connessione, con età non inferiore ai 18 anni e a seguito dell'acquisizione, tramite la frequenza ad un corso di formazione, del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.
Relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, si precisa che, in base all'art. 6 della Legge n. 96/2006, l'esercizio dell'attività agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a;
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

Forma

Occorre presentare allo Sportello Unico del Comune di Civate  sede l'immobile destinato all'attività agrituristica la Dichiarazione di Avvio Attività (DAA), compilando obbligatoriamente il modulo Agriturismo.doc  Tale modello va presentato in n° 2 copie (1 per il Comune ed 1 per l'impresa, da esporre visibilmente, una volta protocollata, all’interno dei locali dove e’ esercitata l’attività). 

Documenti da allegare

Al modulo va allegata fotocopia di un documento d’identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento).

Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

La DAA consente l'immediato avvio dell'attività agrituristica. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
La DAA deve essere compilata anche per comunicare- la variazione e/o l’integrazione delle attività agrituristiche precedentemente dichiarate;- i prezzi minimi e massimi per l’anno successivo (entro il 1° ottobre di ogni anno)- la cessazione dell’attività. 

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APRIRE UN'ATTIVITA' FUNEBRE

Che cos'è

Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
-Disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato  dei familiari;
-Vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
-Trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
L'attività funebre può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, previo rilascio dell'autorizzazione del comune ove è situata la relativa sede commerciale.
Qualora il soggetto autorizzato all’esercizio dell'attività funebre svolga anche l'attività di gestione e manutenzione dei cimiteri è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Requisiti necessari

L'attività funebre può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, previo rilascio dell'autorizzazione del comune ove è situata la relativa sede commerciale. L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso di specifici requisiti formativi. e. quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di lavoro subordinato e in possesso di specifici requisiti formativi.
I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono quelli stabiliti dalla D.G.R. 21 gennaio 2005 n.7/20278.
In particolare è prevista la partecipazione a corsi di formazione svolti da soggetti pubblici e privati accreditati, secondo la normativa nazionale e regionale vigente, con rilascio di un attestato d’avvenuto superamento delle prove.
Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:
condanna definitiva per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;
condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
Le condizioni ostative di cui sopra riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data del 10 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del regolamento regionale n.6/2004) devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni. Qualora il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre svolga anche l’attività di gestione e manutenzione dei cimiteri è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). 

Forma

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico del Comune il modello Modulo attività funebre

Documenti da allegare

Al modello va allegata:
• copia fotostatica di un documento d'identità quando la firma sullo stesso non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento;

Costi

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Tempi di legge

È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, barrando e compilando il modulo.

Informazioni utili

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.
È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare al SUIC ogni modifica o l'eventuale cessazione dell’attività, barrando e compilando rispettivamente le parti del modello.

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APRIRE UN BED & BREAKFAST

Che cos'è

Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo alloggio e prima colazione.Il servizio dovrà essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione
.L'attività è esercitata in case unifamiliari o  in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
L'attività puo' essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare i locali.Il  Bed and breakfast  ha quindi le seguenti caratteristiche:è obbligatorio abitare nell'appartamento oggetto di attività (niente B&B in una seconda casa);la ricettività è limitata ad un massimo di dodici posti letto; l'attività deve avere carattere saltuario o essere svolta per periodi ricorrenti. 

Requisiti necessari

I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento di igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione i cibi e bevande. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
Tale attività non richiede partita IVA
L'attività di "Bed & Breakfast" è soggetta a preventiva segnalazione certificata inizio attività (s.c.i.a.) da presentare, a cura del responsabile dell'attività, al Comune competente per territorio.
La s.c.i.a. non può essere resa validamente da:
chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Forma

L'interessato deve presentare allo Sportello Unico del Comune ove ha sede l'immobile destinato all'attività  apposita segnalazione certificata d'inizio attività (s.c.i.a.), compilando esclusivamente il modello  Modulo Bed and breakfast.
Tale modello va presentato in n° 2 copie (1 per il Comune ed 1 per il titolare, da esporre visibilmente, una volta protocollata, all'interno dei locali dove è esercitata l'attività), corredato dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti.

Documenti da allegare

Al suddetto modulo va allegata fotocopia di un documento d'identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente  comunale addetto al ricevimento).

Costi

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Tempi di legge

La segnalazione certificata inizio attività (s.c.i.a.)  consente l'immediato avvio dell'attività ed ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto o alla struttura.

Informazioni utili

Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza.
Il modello deve essere compilato anche per comunicare: una variazione nell'esercizio dell'attività precedentemente dichiarata; la sospensione dell'attività o la cessazione dell'attività.  

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CESSAZIONE NEGOZIO DI VICINATO

Che cos'è

Si considera "esercizio di vicinato" il negozio la cui superficie di vendita raggiunge  al massimo i 150 mq. La superficie di vendita è quell'area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine ed esclusi il magazzino, il retrobottega ed i bagni
Per cessazione dell'attività si intende: la chiusura definitiva del negozio
il trasferimento in gestione o in proprietà dell'impresa (per affitto d'azienda o cessione d'azienda).

Requisiti necessari

 

Forma

Per poter cessare definitivamente l'attività commerciale è necessario inoltrare allo Sportello Unico del Comune di Civate apposita comunicazione, esente da bollo, esclusivamente su modello Modello B

Documenti da allegare

Nel caso di società le dichiarazioni di cessazione devono essere rese dal legale rappresentante della società.

Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

Con parere MICA n.505362 del 18/04/01 si è chiarito che la comunicazione di cessazione dell'attività deve essere inoltrata prima dell'evento stesso.

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COMMERCIO ALL'INGROSSO

Che cos'è

Per COMMERCIO ALL'INGROSSO si intende l'attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione (Art. 4 - D.Lgs. 114/'98). Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.     Importante: in base al D.Lgs. 114/'98 "E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto";            Per la Regione Lombardia le due attività devono essere svolte in locali separati, tranne per i seguenti prodotti, per i quali invece si può esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale (art. 40, regolamento regionale 3/2000):   Il commercio e l'artigianato - materiale elettrico- colori e vernici, carte da parati - macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria,- ferramenta ed utensileria - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici - articoli per riscaldamento -strumenti scientifici e di misura - macchine per ufficio - auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio – combustibili - materiali per l'edilizia - legnami. 

Requisiti necessari

La denuncia di inizio di attività per il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI MORALI
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
• coloro che sono stati dichiarati falliti;
• coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
• coloro che hanno riportato una condanna e pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II ed VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
• coloro che hanno riportato due o più condanne o pena detentiva o pena pecuniari, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
• coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta.
In caso di concessione della sospensione condizionale della pena, il divieto si estingue dopo 5 anni a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l’accertamento antimafia (d.lgs.252/98), quindi dai titolari per le imprese individuali; da tutti i soci per le snc; dai soci accomandatari per le Sas; dai legali rappresentanti e da tutti i componenti dell’organo amministrativo per le Srl, le Spa, le cooperative, le associazioni e gli enti; dal loro rappresentante in Italia per le società estere.
 
REQUISITI PROFESSIONALI  (nel caso di prodotti alimentari)
• aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;
• aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
• essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro esercenti il commercio di cui alla Legge 426/71.
Se l'attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali e professionale (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale. 
La denuncia di inizio attività per il Commercio all'Ingrosso di prodotti non alimentari è assoggettata al solo possesso dei requisiti morali. 

Forma

Presentare allo sportello Unico del Comune di Civate il modello DIAP  Modello A-1 + Scheda 2-1

Documenti da allegare

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Costi

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Tempi di legge

La presentazione della D.I.A.P. completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’attività commerciale.

Informazioni utili

Le società che effettuano il commercio all’ingrosso e cambiano gli amministratori devono far compilare ai nuovi amministratori le dichiarazioni relative ai requisiti morali e/o professionali.

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COMMERCIO ELETTRONICO - VENDITA DI PRODOTTI SU INTERNET

Che cos'è

E' la vendita che viene effettuata attraverso particolari siti web sulla rete internet.          
In genere l'acquisto di un prodotto su un sito di commercio elettronico prevede diverse fasi:
1. la registrazione del cliente (mediante l'introduzione di un nome utente e di una password)
2. la scelta degli articoli (ad esempio cdrom o libri) e delle quantità da un "catalogo lettronico"
3. la gestione di un "carrello elettronico": l'utente può aggiungere o togliere i prodotti dal carrello fino al momento dell'acquisto;-la transazione vera e propria mediante carta di credito (i dati sono protetti mediante particolari tecniche di cifratura).

Requisiti necessari

Il soggetto che intende effettuare la vendita di prodotti su Internet, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (contenute nella cosiddetta "legge antimafia") o indagato per altri reati individuati nelle norme di legge.Tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci.
Inoltre, in caso di vendita di prodotti alimentari, il soggetto titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante o il preposto nel caso di società deve essere in possesso del requisito professionale così come previsto dalla normativa.

Forma

Per poter effettuare la vendita con i sistemi sopra descritti, occorre presentare la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.). Modello_AScheda_1_1 + Scheda_2_1
La D.I.A.P. è in sostanza un’ autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia. 

Documenti da allegare

-Fotocopia  di un valido documento di identità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono le dichiarazioni;
-Fotocopia di valido permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella comunicazione;
-Documento comprovante il possesso di uno dei requisiti professionali (per il settore alimentare).

Costi

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Tempi di legge

La D.I.A.P. deve essere presentata prima dell’avvio dell’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di consumazione di cui all’art.18 del D.Lgs. 114/98.
La presentazione della D.I.A.P. completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’attività commerciale.

Informazioni utili

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VENDITA AL DETTAGLIO ITINERANTE (AMBULANTE)

Che cos'è

Per commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Tale forma di commercio viene svolta con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita
L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta, oltre che da persone fisiche (Ditte individuali), solo da Società di persone (S.n.c. oppure S.a.s.) regolarmente costituite. 

Requisiti necessari

Per poter chiedere l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante il soggetto interessato deve dichiarare :
-Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4 del D.Lgs 114/98
-Che non sussistano nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia)"
-Di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante Qualora il richiedente intenda commercializzare prodotti appartenenti al settore alimentare, dovrà essere in possesso altresì di uno dei seguenti requisiti professionali :
-essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio nel Registro Esercenti il Commercio (REC)
-aver frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante al commercio nel settore merceologico alimentare
-aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari, all'ingrosso o al dettaglio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio
-aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell’ultimo quinquennio.

Forma

Per poter ottenere l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, l'operatore commerciale deve avere la residenza nel comune di Civate.
Nel caso in cui il richiedente sia una Società (solamente S.n.c. o S.a.s.), quest'ultima deve avere la sede legale nel Comune di Civate.
Per poter ottenere l'autorizzazione amministrativa comunale per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è necessario inoltrare apposita richiesta, in competente bollo (previo pagamento dei diritti di segreteria), utilizzando esclusivamente il modello        Autorizzazione/Comunicazione per il commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante".
La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.
MODULO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’ATTIVITA’ DI COMMERCIO  SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.doc

Documenti da allegare

Compilare interamente ed in modo completo la pagina 1 con i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi richiesti (diversi a seconda che si tratti di Ditta individuale o Società) barrando con una crocetta la casella (A) corrispondente al "rilascio di autorizzazione amministrativa per il commercio ambulante in forma itinerante). Compilare la corrispondente Sezione A) di pagina 2 ("rilascio nuova autorizzazione")
Barrare le caselline di pagina 3 corrispondenti al possesso dei requisiti fondamentali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (possesso dei requisiti morali, mancato possesso di altra autorizzazione per il commercio in forma itinerante", mancanza di cause di divieto, decadenza ecc.) e porre la propria firma negli appositi spazi di pagina 4.
Nel caso in cui si intenda porre in vendita prodotti alimentari, occorre compilare e sottoscrivere anche  l'Allegato 1 del modello.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una Società, ricordarsi di compilare e sottoscrivere gli appositi riquadri relativi alle autocertificazioni antimafia a cura delle seguenti persone:
Tutti i soci (nel caso di S.n.c.)
I soci accomandatari (nel caso di S.a.s.)

Costi

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Tempi di legge

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Informazioni utili

Il modello  può  essere utilizzato, oltre che per il rilascio di nuove autorizzazioni, anche per le seguenti comunicazioni, compilando gli appositi riquadri: subingresso in attività già esistenti (Sez. B),  reintestazione dell'azienda (Sez. C), variazioni e/o cessazione dell' attività (Sez. D). L' autorizzazione abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle Fiere che si svolgono sul territorio nazionaleL' autorizzazione abilita i titolari della stessa anche alla vendita al domicilio del consumatore. L'operatore itinerante può partecipare ai vari mercati di tutto il territorio nazionale, al fine dell'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati (la cosiddetta spunta dei mercati).

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COSE ANTICHE USATE

Che cos'è

Per "cose antiche" si intendono gli oggetti che datano più di 50 anni dalla costruzione e che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico.
I beni aventi valore storico od artistico sono quelli elencati nell'Allegato A al decreto legislativo n.42/2004.
Per "cose usate" s'intendono sia quelle che possono essere riutilizzate (es. dischi), sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all'uso fattone in origine (es. lattine di birra raccolte a fini di collezionismo).

Requisiti necessari

Essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n°773 (carichi pendenti);
Essere esenti da una qualsiasi causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L.31.05.1965 n°575 (antimafia);
Essere titolari di attività di commercio fisso o di commercio su aree pubbliche.
L'esercizio dell'attività di commercio di cose antiche o usate con/senza valore storico-artistico è poi subordinato alla presentazione al Comune di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), da parte del titolare (in caso di Ditta individuale) o del legale rappresentante (in caso di Società/Ente/Associazione).
La S.C.I.A. non può essere resa validamente da:- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà; personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; - chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; - chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Forma

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico del Comune apposita  segnalazione certificata d'inizio attività, utilizzando esclusivamente il  Mod. SCIA Cose antiche o usate 

Documenti da allegare

• copia fotostatica di un documento d'identità, quando la firma sullo stesso non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento.
• registro che deve essere tenuto per l'annotazione delle operazioni effettuate, da far vidimare (per tale richiesta va compilato l'Allegato 3 in fondo al modello).

Costi

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Tempi di legge

L'attività può essere iniziata dal giorno in cui si presenta la s.c.i.a.  in Comune.
La s.c.i.a. ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, barrando e compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA"  del modulo.

Informazioni utili

L'art. 126 del TULPS non si applica per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo (D.P.R. 311/2001). 

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DISTRIBUTORE DI CARBURANTE PRIVATO

Che cos'è

Per impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato si intende un complesso di attrezzature fisse o mobili ubicato all'interno di aree private non aperte al pubblico accesso quali stabilimenti, cantieri, depositi e simili destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi di proprietà o di uso esclusivo.
Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito pena, in caso di trasgressione, la revoca dell'autorizzazione.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo n. 32 dell'11.2.1998
Delibera di Consiglio Regionale 29.9.1999 n. VI/1309
Regolamento Regionale n. 2 del 13.5.2002

Requisiti necessari

La domanda di autorizzazione in competente bollo, va rivolta al Comune dove si intende insediare l'attività e deve contenere tutti i riferimenti, nonché gli allegati di cui all'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2002.
Gli impianti ad uso privato devono essere ubicati in congrua localizzazione al fine di rispettare le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale e di compatibilità con le strutture e le attrezzature ricadenti nell'area di proprietà e nelle aree limitrofe.   

Forma

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Documenti da allegare

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Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

I privati che intendono installare un distributore di carburante devono presentare apposita istanza, utilizzando il modello MODULO DISTRIBUTORE PRIVATO  "Richiesta di autorizzazione petrolifera" unitamente alla richiesta di provvedimento abilitativo di natura edilizia se previsto. Le stesse andranno presentate seguendo la procedura del provvedimento autorizzativo unico come disciplinato dal D.P.R. 447 del 20.10.1998.
L'esercizio dell'impianto è subordinato al collaudo da eseguirsi da parte di apposita commissione composta da Comune, Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico di Finanza, A.S.L. e ARPA e le cui spese sono a carico del richiedente. 

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RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI 

Che cos'è

L'attività di vendita di quotidiani e/o periodici tramite negozio o chiosco si distingue in due tipologie: esclusiva e non esclusiva. La rivendita esclusiva ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 170/2001 si esercita mediante la vendita di quotidiani e periodici. La rivendita non esclusiva, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dello stesso decreto legislativo consiste nella vendita di quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci all'interno di esercizi ricadenti nelle tipologie previste dalla suddetta normativa.
Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva sono disciplinate dal Piano Comunale di Localizzazione di rivendite esclusive e non esclusive inserito nel PGT. Allegato Giornali

Requisiti necessari

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Forma

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Documenti da allegare

 

   
2-Modello_B_1
3-Modulo edicole
4-Scheda_1_1
5-Scheda_2_1
6-MODELLO PER RICHIEDERE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
1-Modello_A_2    
2-Modello_B_1
3-Modulo edicole
4-Scheda_1_1
5-Scheda_2_1
6-MODELLO PER RICHIEDERE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

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APRIRE UN NEGOZIO DI ESTETISTA

Che cos'è

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Requisiti necessari

Per aprire un negozio di estetista è indispensabile essere in possesso dei seguenti requisiti:
Relativamente alla qualifica professionale- in caso di impresa individuale artigiana: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista rilasciata dalla competente Commissione Provinciale dell'Artigianato (C.P.A.) per il titolare dell'impresa.- in caso di società artigiana:
S.N.C: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) della maggioranza dei soci (nel caso in cui i soci siano due, è sufficiente che uno solo di loro ne sia in possesso)S.A.S.: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) di tutti i soci accomandatari
S.R.L. A  SOCIO UNICO: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) dell'unico socio- in caso di società non artigiana (commerciale): nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista ( rilasciata dalla competente C.P.A.)Relativamente all’iscrizione presso la Camera di Commercio
in caso di imprese artigiane (ditte individuali o società): iscrizione all'albo delle Imprese artigiane presso la competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Le Imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.
in caso di imprese non artigiane (società): iscrizione al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A.. Le imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.
Relativamente ai requisiti morali:
Non devono sussistere nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575” (cd. Legge antimafia).
Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va fatta, a seconda del tipo di società: per le S.N.C. da tutti i soci, per le S.A.S. e le S.A.P.A. da tutti i soci accomandatari,
per le S.P.A. e le S.R.L. dall'amministratore unico oppure dal presidente ed i consiglieri. 

Forma

La domanda deve essere redatta su apposito modulo qui allegato  Modello_A1  D.I.A.P

Documenti da allegare

Modello A1 + le schede aggiuntive ed altra documentazione (secondo quanto indicato nel modello)
Il Modello A, con la relativa documentazione occorrente allegata, va presentato in n° 4 copie, corredato da fotocopia di un documento d’identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento).

Costi

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Tempi di legge

Costituisce titolo valido per intraprendere l’attività, con decorrenza immediata, la presentazione della D.I.A.P. completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Informazioni utili

Una D.I.A.P. incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.
Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso

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ESERCITARE L'ATTIVITA' DI FACCHINO

Che cos'è

Ai sensi dell'articolo 2 del  Decreto n. 221 del 30.6.2003  emanato dal Ministero delle Attività Produttive  per "facchinaggio" si intendono quelle attività, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive di tutte le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, e cioè:
- Portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri), facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili. direttore o istruttore di tiro presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di cui s'intende far parte.

Requisiti necessari

L'attività di facchinaggio, se svolta in forma non imprenditoriale, non è soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese ed è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) al Comune competente per territorio, come previsto dalla normativa già esistente (D.P.R.342/1994).
La S.C.I.A. non può essere resa validamente da:- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà; personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; - chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; - chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta. 

Forma

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico del Comune apposita  segnalazione certificata d'inizio attività, utilizzando esclusivamente il Modello  SCIA  facchino

Documenti da allegare

Copia fotostatica di un documento d'identità, quando la firma sullo stesso non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento.

Costi

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Tempi di legge

L'attività può essere iniziata dal giorno in cui si presenta la s.c.i.a.  in Comune.
La s.c.i.a. ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, barrando e compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA"  del modulo

Informazioni utili

Ai sensi della nuova normativa, l'attività di facchinaggio, se svolta in forma imprenditoriale, è soggetta alla presentazione di denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
I facchini imprenditori dovranno possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria (ad esempio dovranno presentare una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario in cui venga attestata una comprovata affidabilità), i requisiti di capacità tecnico-organizzativa (nomina di un preposto alla gestione tecnica) e i requisiti di onorabilità (assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale dei reati indicati nel decreto). 

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ESERCITARE L'ATTIVITA' DI DIRETTORE O ISTRUTTORE DI TIRO

Che cos'è

L'attività di direttore o istruttore di tiro presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di cui s'intende far parte.

Requisiti necessari

L'attività di direttore o istruttore di tiro è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (s.c.i.a.) al Comune competente per territorio, da parte di chi è in possesso delle capacità tecnica e fisica a svolgere l'esercizio del tiro a segno e non è nelle condizioni previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S
La S.C.I.A. non può essere resa validamente da:- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà; personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; - chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; - chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta. 

Forma

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico del Comune apposita  segnalazione certificata d'inizio attività, utilizzando esclusivamente il Modello  SCIA  Istruttore di tiro

Documenti da allegare

• copia fotostatica di un documento d'identità, quando la firma sullo stesso non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento.
• certificato medico di idoneità all'esercizio del tiro a segno

Costi

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Tempi di legge

L'attività può essere iniziata dal giorno in cui si presenta la s.c.i.a.  in Comune.
La s.c.i.a. ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, barrando e compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA"  del modulo.

Informazioni utili

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APRIRE UN NEGOZIO DI VICINATO

Che cos'è

Si considera "esercizio di vicinato" il negozio la cui superficie di vendita raggiunge  al massimo i 150 mq. La superficie di vendita è quell'area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine ed esclusi il magazzino, il retrobottega ed i bagni.
Attualmente vi sono due settori merceologici: ALIMENTARI e NON ALIMENTARI.
Per cessazione dell'attività si intende: la chiusura definitiva del negozio
il trasferimento in gestione o in proprietà dell'impresa (per affitto d'azienda o cessione d'azienda).

Requisiti necessari

Il soggetto che intende aprire un esercizio di vicinato, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (contenute nella cosiddetta "legge antimafia") o indagato per altri reati individuati nelle norme di legge  Tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci 
Inoltre, in caso di vendita di prodotti alimentari, il soggetto titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante o il preposto nel caso di società, deve essere in possesso dei requisiti professionali, così come previsto dalla normativa.Il locale poi deve rispondere ai requisiti di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d'uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene.

Forma

Per poter aprire il negozio di vicinato, occorre presentare la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.).   Modello_A  +  Scheda_1_1  +  Scheda_2_1
La D.I.A.P. è in sostanza un’ autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia
Nel caso di DICHIARAZIONE SUBINGRESSO / CESSAZIONE / SOSPENSIONE E RIPRESA CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DI ATTIVITA' PRODUTTIVA dell’esercizio Modello_B_1

Documenti da allegare

La D.I.A.P. deve essere presentata, in triplice copia, dal legale rappresentante dell’impresa ubicata sul territorio del Comune di Civate, di cui  copia della DIAP corredata degli estremi dell’avvenuta ricezione da parte del Comune va presentata al Registro Imprese della  CCIAA di Lecco, e l'altra copia deve essere tenuta esposta in modo visibile al pubblico all'interno dell'esercizio.
Fotocopia  di un valido documento di identità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono le dichiarazioni;
Fotocopia di valido permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella comunicazione;
Documento comprovante il possesso di uno dei requisiti professionali (per il settore alimentare) Planimetria in scala dei locali dalla quale si possa rilevare la superficie di vendita e altro dell’esercizio di vicinato.

Costi

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Tempi di legge

La D.I.A.P. deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività o della modifica significativa o sospensione o ripresa oppure cessazione di un esercizio di vicinato.
La presentazione della D.I.A.P. completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’attività commerciale.

Informazioni utili

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NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Che cos'è

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. . Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
Normativa
R.D. 18 giugno 1931 n.773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; 
L. 15 gennaio 1992 n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"; D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento Comunale adottato con D.C.C. n. 6 del 21 gennaio 1997;
L.R. 14 luglio 2009 n.11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti".

Requisiti necessari

Per inoltrare la domanda di partecipazione al bando pubblico il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-patente di guida relativa alla categoria di appartenenza del veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente;
-certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada;
-idoneità professionale (cioè iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici presso la Camera di Commercio Industria Artigianato);
-età prevista dal vigente Codice della Strada per il possesso della patente di guida (alla data della domanda);
-non aver trasferito l'autorizzazione negli ultimi cinque anni;
-non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
-non essere stato sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
-non aver riportato condanne ai sensi degli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);
-non avere "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L.31.5.11965 n.575" (antimafia).  
L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. 
Le autorizzazioni sono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo  che possono gestire in forma singola o associata  e la disponibilità di rimessa del mezzo.Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune (a seguito di decadenza, rinuncia o revoca) una o più autorizzazioni -per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione- e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). 

Forma

Per inoltrare la domanda di partecipazione al bando pubblico, il richiedente dovrà compilare esclusivamente il modello che sarà allegato al bando, in competente bollo e previo pagamento dei diritti di segreteria. 

Documenti da allegare

Nella compilazione del modello il richiedente dovrà indicare le proprie generalità complete e dichiarare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
Dovrà allegare copia fotostatica di un documento d'identità quando la sottoscrizione dell'istanza non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della stessa.

Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione (o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per successione) il titolare deve iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, a pena di decadenza.
L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata ed è riferita ad un singolo veicolo .
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Il servizio dovrà essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione, da un suo collaboratore familiare od eventualmente da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 21/1992. A tal fine il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere allo SUIC l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti di cui intende avvalersi per il servizio.
I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente tale attività.

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FERIE TABACCHERIA

Che cos'è

Una tabaccheria che vuole usufruire del normale periodo di ferie estive deve presentare richiesta ferie da consegnare all'Amministrazione comunale per il relativo benestare.

Requisiti necessari

Essere titolare o gestore di una tabaccheria 

Forma

La domanda di richiesta ferie, presentata utilizzando anche l'eventuale modulistica fornita dall'Associazione di categoria di appartenenza del richiedente (o mediante semplice foglio di carta), con marca da bollo, dovrà essere compilata dall'interessato, firmata e consegnata allo Sportello Unico per il relativo benestare.
L'incaricato dell'ufficio provvederà ad apporre il visto comunale sulla richiesta presentata dal richiedente.
Successivamente la domanda dovrà essere ritirata ed inviata, a cura del richiedente, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato territorialmente competente 

Documenti da allegare

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Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

Si ricorda l'obbligo dell'esposizione, durante il periodo di chiusura, di un cartello indicante le rivendite e/o la ricevitoria lotto più vicine che rimarranno aperte, che dovranno essere preventivamente contattate per non correre il rischio di vedersi negato il periodo di ferie prescelto.

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APRIRE UNA SALA GIOCHI

Che cos'è

Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.

Requisiti necessari

Requisiti soggettivi:
possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D.  n. 773/1931
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
Requisiti oggettivi
Agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale
Disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà
Sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale;
Contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4);
Possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone. 

Forma

Per aprire o subentrare in una sala giochi occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta. L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria che comprende:
La domanda deve essere redatta su apposito modulo qui allegato SALA GIOCHI MODULO.doc Contestualmente all’avvio dell’attività occorre presentare la dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) Modello_A 

Documenti da allegare

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Costi

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Tempi di legge

Costituisce titolo valido per intraprendere l’attività, con decorrenza immediata, la presentazione della D.I.A.P. completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Informazioni utili

Una D.I.A.P. incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.
Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso. 

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SPACCI INTERNI

Che cos'è

Per vendita negli spacci interni si intende quella effettuata da enti o imprese, pubblici o privati, a favore dei dipendenti, oppure quella effettuata a favore dei militari, dei soci delle cooperative di consumo, degli aderenti ai circoli privati, nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
Il locale deve rispondere ai requisiti di conformità alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene.
I locali, nei quali è collocato lo spaccio interno, non possono avere accesso dalla pubblica via. 

Requisiti necessari

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Forma

Per poter effettuare la vendita a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di aderenti a circoli privati o nonché la vendita nelle scuole, occorre presentare la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.).Modello A-1.pdf + Scheda 2-1.pdf 

Documenti da allegare

-Fotocopia  di un valido documento di identità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono le dichiarazioni;
-Fotocopia di valido permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella comunicazione;
-Documento comprovante il possesso di uno dei requisiti professionali (per il settore alimentare);
-Planimetria in scala 1:100, dei locali dalla quale si possa rilevare la superficie di vendita.

Costi

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Tempi di legge

La presentazione della D.I.A.P. completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’attività commerciale.

Informazioni utili

Lo Sportello Unico del Comune di Civate provvederà ad inviare una copia della D.I.A.P. per la notifica e per i successivi accertamenti e/o verifiche necessarie da parte dell'Azienda Sanitaria Locale. 

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SUBENTRARE IN UN' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Che cos'è

L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,  nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
Si subentra a seguito di acquisto o affitto d’azienda o con  altro titolo idoneo (ad es. per successione, donazione ecc.). 

Requisiti necessari

Per poter subentrare in un’attività di acconciatore è indispensabile essere in possesso dei seguenti requisiti: esistenza di un valido contratto di trasferimento dell'azienda.
Il contratto può avere la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata (da notaio).
Relativamente alla qualifica professionale
in caso di impresa individuale artigiana: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore rilasciata dalla competente Commissione Provinciale dell'Artigianato (C.P.A.) per il titolare dell'impresa.
in caso di società artigiana:S.N.C: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) della maggioranza dei soci (nel caso in cui i soci siano due, è sufficiente che uno solo di loro ne sia in possesso)
S.A.S.: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) di tutti i soci accomandatari
S.R.L. A SOCIO UNICO: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) dell'unico socio- in caso di società non artigiana (commerciale): nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore ( rilasciata dalla competente C.P.A.)
Relativamente all’iscrizione presso la Camera di Commercio:
in caso di imprese artigiane (ditte individuali o società): iscrizione all'albo delle Imprese artigiane presso la competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Le Imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.- in caso di Imprese non artigiane (società): iscrizione al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A.. Le imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.
Relativamente ai requisiti morali:
Non devono sussistere nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575” (cd. Legge antimafia).Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va fatta, a seconda del tipo di società:- per le S.N.C. da tutti i soci- per le S.A.S. e le S.A.P.A. da tutti i soci accomandatari -per le S.P.A. e le S.R.L. dall'amministratore unico oppure dal presidente ed i consiglieri. 

Forma

La domanda deve essere redatta su apposito modulo qui allegato D.I.A.P Modello B-1.pdf +Scheda 2-1.pdf + Scheda 3-1.pdf 

Documenti da allegare

Ai fini del subingresso nell'attività di acconciatore è necessario presentare allo Sportello Unico l’apposita Dichiarazione di subingresso/ cessazione /sospensione e ripresa/, cambiamento ragione sociale di attività produttiva, che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, costituita da:
- Schede aggiuntive ed altra documentazione (secondo quanto indicato nel modello).
Il Modello B, con la relativa documentazione occorrente allegata, va presentato in n° 4 copie, corredato da fotocopia di un documento d’identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento).

Costi

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Tempi di legge

Costituisce titolo valido per intraprendere l’attività, con decorrenza immediata, la presentazione della D.I.A.P. completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Informazioni utili

Una D.I.A.P. incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.
Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso. 

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SUBENTRARE IN UN'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Che cos'è

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Si subentra a seguito di acquisto o affitto d’azienda o con  altro titolo idoneo (ad es. per successione, donazione ecc.). 

Requisiti necessari

Per poter subentrare in un’attività di estetista è indispensabile essere in possesso dei seguenti requisiti: esistenza di un valido contratto di trasferimento dell'azienda.
Il contratto può avere la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata (da notaio).
Relativamente alla qualifica professionale
-in caso di impresa individuale artigiana: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista rilasciata dalla competente Commissione Provinciale dell'Artigianato (C.P.A.) per il titolare dell'impresa.
- in caso di società artigiana - SNC:  qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) della maggioranza dei soci (nel caso in cui i soci siano due, è sufficiente che uno solo di loro ne sia in possesso)       -S.A.S.: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) di tutti i soci accomandatari
-S.R.L. A  SOCIO UNICO: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) dell'unico socio- in caso di società non artigiana (commerciale): nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista ( rilasciata dalla competente C.P.A.)
Relativamente all’iscrizione presso la Camera di Commercio
-in caso di imprese artigiane (ditte individuali o società): iscrizione all'albo delle Imprese artigiane presso la competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Le Imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.
-in caso di imprese non artigiane (società): iscrizione al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A.. Le imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.
Relativamente ai requisiti morali:
Non devono sussistere nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575” (cd. Legge antimafia).
Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va fatta, a seconda del tipo di società: per le S.N.C. da tutti i soci, per le S.A.S. e le S.A.P.A. da tutti i soci accomandatari,
per le S.P.A. e le S.R.L. dall'amministratore unico oppure dal presidente ed i consiglieri. 

Forma

La domanda deve essere redatta su apposito modulo qui allegato D.I.A.P Modello B-1.pdf +Scheda 2-1.pdf + Scheda 3-1.pdf 

Documenti da allegare

Ai fini del subingresso nell'attività di acconciatore è necessario presentare allo Sportello Unico l’apposita Dichiarazione di subingresso/ cessazione /sospensione e ripresa/, cambiamento ragione sociale di attività produttiva, che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, costituita da:
- Schede aggiuntive ed altra documentazione (secondo quanto indicato nel modello).
Il Modello B, con la relativa documentazione occorrente allegata, va presentato in n° 4 copie, corredato da fotocopia di un documento d’identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento).

Costi

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Tempi di legge

Costituisce titolo valido per intraprendere l’attività, con decorrenza immediata, la presentazione della D.I.A.P. completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Informazioni utili

Una D.I.A.P. incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.
Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso. 

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SUBINGRESSO IN UN NEGOZIO DI VICINATO

Che cos'è

Si considera "esercizio di vicinato" il negozio la cui superficie di vendita raggiunge  al massimo i 150 mq. La superficie di vendita è quell'area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine ed esclusi il magazzino, il retrobottega ed i bagni
Attualmente vi sono due settori merceologici: ALIMENTARI e NON ALIMENTARI.
Per cessazione dell'attività si intende: la chiusura definitiva del negozio
il trasferimento in gestione o in proprietà dell'impresa (per affitto d'azienda o cessione d'azienda). 

Requisiti necessari

Condizioni necessarie per comunicare al Comune il subingresso in un 'piccolo' negozio sono le seguenti:
-esistenza di un valido contratto di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda commerciale alla quale si subentra.
Il contratto può avere la forma di scrittura privata autenticata da notaio o atto notarile.
Può trattarsi di compravendita, affitto d'azienda, donazione, successione (mortis causa).
Il locale presso cui si intende esercitare la propria attività di vendita deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d'uso commerciale) e igienico-sanitaria (ad es., se vendo prodotti alimentari dovrò avere l'idoneità igienico-sanitaria ed inoltrare all'ASL, per il tramite dello Sportello unico, idonea dichiarazione DIAP).
L'impresa che subentra deve essere iscritta (o si dovrà iscrivere al massimo entro 30 giorni dall'inizio dell'attività) al Registro Imprese della Camera di Commercio.
In caso di vendita di prodotti alimentari il titolare di un'impresa individuale (o il legale rappresentante o preposto di una società) deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.
Aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita di prodotti alimentari.
Aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio. presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato. 

Forma

Per poter subentrare in un'attività commerciale è necessario presentare allo Sportello Unico il modulo DICHIARAZIONE SUBINGRESSO / CESSAZIONE / SOSPENSIONE E RIPRESA CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DI ATTIVITA' PRODUTTIVA dell’esercizio  Modello B-1.pdf 

Documenti da allegare

Istruzioni per la compilazione della 'Dichiarazione subingresso / cessazione / sospensione e ripresa / cambiamento ragione sociale' (DIAP) -Modello B-:
Pagina 1: tale riquadro va SEMPRE compilato in ogni sua parte, ricordandosi di contrassegnare anche la casella, in fondo alla pagina, ove verrà dichiarato il subingresso in un'attività.
Pagina 2: Sezione B1: contrassegnare la/e lettera/e che interessa/no ricordandosi di indicare la denominazione dell'Impresa alla quale si subentra
Pagina 3: Compilare con estrema cura la parte finale del riquadro, e precisamente contrassegnare la/e casella/e relativa/e alle SCHEDE che obbligatoriamente devono essere allegate al Modello. Apporre la data e la propria firma in presenza del dipendente comunale (se non si firma in presenza del dipendente comunale, allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità).
SCHEDE da compilare ed allegare obbligatoriamente:
Scheda 1-1.pdf : Attività di vendita ex articolo 7 d.lgs. 114/98
Scheda 2-1.pdf: Requisiti morali e professionali per le attività di vendita

SCHEDE da allegare (obbligatoriamente) solo se rientrano nella fattispecie richiesta:
Scheda 4-1.pdf : Attività di produzione
Scheda 5-1.pdf : Compatibilità ambientale Il modello di 'Dichiarazione subingresso / cessazione / sospensione e ripresa / cambiamento ragione sociale' (DIAP) -Modello B-, corredato delle relative schede, va consegnato allo Sportello Unico del Comune di Civate in n° 4 COPIE (1 per il comune, 1 per la CCIAA , 1 per l'impresa ed eventualmente 1 per l'ASL).

Costi

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Tempi di legge

La D.I.A.P. deve essere presentata prima dell’inizio della modifica significativa o sospensione o ripresa oppure cessazione di un esercizio di vicinato.
La presentazione della D.I.A.P. completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’attività commerciale.

Informazioni utili

Una copia del modello presentato allo Sportello Unico con la ricevuta rilasciata (o con il timbro di ricevuta del Comune) va consegnata al Registro Imprese della Camera di Commercio di Lecco  entro 30 giorni dal trasferimento in proprietà o in gestione.
Un'altra copia va tenuta esposta in modo visibile all'interno dell'esercizio. 

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VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)

Che cos'è

Le vendite di fine stagione (o saldi) sono quelle vendite aventi ad oggetto prodotti non alimentari di carattere stagionale o di moda (suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un breve periodo di tempo o entro una data stagione), effettuate dal negoziante al fine di esaurire le proprie merci nel più breve tempo possibile. 

Requisiti necessari

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale, sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei Commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei Consumatori.
La Giunta Regionale, con la delibera n° 9/ 785 del  17 novembre 2010, ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione nel modo seguente:
• per i saldi invernali: il 6 gennaio di ogni anno
• per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio 

Forma

Per l'esercizio di tale forma di vendita straordinaria non deve essere effettuata alcuna comunicazione al Comune.  

Documenti da allegare

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Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma.

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VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI PER COLTURA O ALLEVAMENTO DA AZIENDA AGRICOLA

Che cos'è

La "vendita diretta" dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si riferisce ai prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
L'attività di vendita al dettaglio, operata dai soggetti precitati, può essere operata in tutto il territorio della Repubblica. 

Requisiti necessari

La vendita diretta al consumatore è permessa a qualsiasi tipo d'impresa agricola (individuale o societaria) purché iscritta nel Registro delle imprese di cui all'art.8 della legge n. 580/1993.
Gli imprenditori individuali, i soci di società di persona o gli amministratori di società di capitale, cooperative e consorzi non devono essere stati condannati per delitto in materia igienico-sanitaria o frode alimentare, con sentenza passata in giudicato, nel quinquennio precedente all'avvio dell'attività di vendita.
Per poter esercitare l'attività di vendita diretta dei prodotti provenienti dalla propria azienda, andrà presentata comunicazione, indirizzata al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, compilando esclusivamente l'apposito modello denominato   : "Dichiarazione d'inizio attività di vendita diretta dei prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda", in carta semplice e previo pagamento dei diritti di segreteria.  

Forma

La comunicazione , Modello A-1.pdf  +  Scheda 4-1.pdf  deve essere presentata dal titolare: in caso di Ditta individuale; dal legale rappresentante: in caso di Società.
 Deve contenere i seguenti elementi:
a) le generalità, la residenza, la nazionalità, l'eventuale recapito telefonico, il codice fiscale, la denominazione sociale della Società (con l'indicazione della sede legale)
b) il numero di iscrizione al Registro Imprese; 
c) gli estremi di ubicazione dell'azienda; 
d) la specificazione dei prodotti, provenienti da coltura o allevamento, di cui si intende praticare la vendita e il tipo di attività da svolgere; 
e) il possesso dei requisiti igienico-sanitari relativi ai locali ed alla persona (per i prodotti alimentari);
f) dichiarazione di essere a conoscenza che l'attività potrà essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione al Comune;
g) autocertificazione ai fini antimafia e possesso requisiti morali (in caso di Società/Associazione le autocertificazioni, oltre che del legale rappresentante, dovranno essere rese anche da parte di tutti i soci amministratori).

Documenti da allegare

Copia fotostatica di un documento d'identità quando la sottoscrizione della istanza non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della stessa.

Costi

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Tempi di legge

La comunicazione ha efficacia decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune (analogamente a quanto disposto per la comunicazione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 114/98), qualora quest'ultimo non abbia comunicato motivato diniego.

Informazioni utili

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve essere superiore a Euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali e di Euro 1.032.913,80 per le società, nel qual caso si applica la disciplina prevista dal D.lgs.114/98.
Non sarà  invece  necessaria tale  comunicazione  nell’ipotesi che  la  vendita  sia  effettuata all’aperto, sia sull’area dell’azienda agricola, sia su altra area privata della l’agricoltore  abbia la disponibilità.
Per saperne di più:   
attività_di_vendita_produttori_agricoli_agg_2010[1].doc       
Chiarimenti ANCI.pdf
  

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VENDITE PROMOZIONALI

Che cos'è

Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

Requisiti necessari

In generale tale tipo di vendita è possibile in qualsiasi periodo (salvo l’eccezione di cui al punto seguente).
Con esclusione dei generi alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona (che non comprendono profumi e cosmetici) e per l'igiene della casa, non possono essere effettuate vendite promozionali durante il periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti, nonché in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.
Relativamente all’individuazione del periodo dei saldi, la Giunta Regionale, prima con la delibera n° VII/13313 del 13 giugno 2003 e, successivamente, con le delibere n° VIII/003717 del 5 dicembre 2006 e n° VIII/5892 del 21 novembre 2007, ha fissato:
• i saldi invernali: dal primo sabato del mese di gennaio
• i saldi estivi: dal primo sabato del mese di luglio. 

Forma

Per effettuare una vendita promozionale non occorre presentare alcuna comunicazione al Comune. 

Documenti da allegare

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Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma.

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VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Che cos'è

Sono considerate vendite di liquidazione quelle vendite effettuate dal negoziante al fine di eliminare, in breve tempo, tutte le proprie merci, a seguito di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;
c) trasferimento dell'azienda in altro locale;
d) trasformazione o rinnovo dei locali.
Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno (tranne quelle per rinnovo locali) e per un lasso di tempo che varia a seconda della circostanza per la quale tale forma straordinaria di vendita viene richiesta.

Requisiti necessari

Il negoziante può avvalersi di tale forma straordinaria di vendita solamente in presenza di una delle seguenti circostanze e per il periodo massimo a fianco indicato:
-cessazione dell'attività (cioè chiusura definitiva del negozio): massimo 13 settimane
-cessione dell'azienda (a seguito di vendita, affitto, successione ecc.):
-massimo 13 settimane
-trasferimento dell'esercizio in altri locali: massimo 13 settimane 
-trasformazione o rinnovo locali: massimo 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare  

Forma

Per poter effettuare una vendita di liquidazione occorre inoltrare allo Sportello Unico del Comune apposita comunicazione, esente da bollo, esclusivamente sul modello Modulo vendite di Liquidazione.doc  
Tale comunicazione, con gli eventuali allegati necessari, deve pervenire al suddetto Sportello Unico almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione.

Documenti da allegare

La documentazione indicata nel modello (diversa, a seconda della motivazione per cui si effettua la vendita di liquidazione);
Copia fotostatica di un documento d'identità, quando la sottoscrizione della comunicazione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della stessa.

Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma.

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APRIRE UN ESERCIZIO PUBBLICO

Che cos'è

Sono Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i Ristoranti, i Bar, le Osterie, le Pizzerie, Paninoteche, ecc. Per somministrazione si intende la vendita di determinati prodotti alimentari per il consumo sul posto (gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio pubblico o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati).

Requisiti necessari

Per richiedere un'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società od un suo delegato deve avere i requisiti professionali previsti dalla L.R. n. 6/2010  per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il titolare dell'impresa individuale non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (cosiddetta legge antimafia). Nel caso di società tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci ( S.N.C.), dai soci accomandatari ( S.A.S. e S.A.P.A.), dall'amministratore unico ovvero dal presidente ed i vari consiglieri ( S.P.A. e S.R.L.).
I locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564, ossia la loro disposizione deve permettere all'autorità preposta un agevole controllo degli stessi e degli avventori che frequentano l'esercizio.
A tale fine nell'ambito dell'iter per il rilascio di nuove autorizzazioni, trasferimenti o variazioni di superficie è previsto un controllo preventivo della polizia locale, finalizzato ad accertare che i locali adibiti all'attività siano sorvegliabili.
Sorvegliabilità Esterna:
I locali e le aree devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita. Le porte e gli altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada o da altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso di abitazioni private. In caso di locali parzialmente interrati gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada o da altro luogo pubblico. In caso di locali posti ai piani superiori possono essere imposte altre determinate prescrizioni.
Sorvegliabilità interna:
Le porte interne, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse a chiave o con altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso. Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere comunicati al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione. Negli eventuali locali interni non aperti al pubblico deve sempre essere consentito l'accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza. Deve essere osservata mediante targhe o altre indicazioni l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e delle vie di uscita.
Inoltre, nessun impedimento deve frapporsi all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l'apertura dall'esterno.

Forma

Per richiedere un'autorizzazione di pubblico esercizio è necessario presentare allo Sportello Unico del Comune ove ha sede l'immobile destinato all'attività apposita domanda, compilando esclusivamente il modello Esercizio pubblico.doc "Pubblici Esercizi: richiesta rilascio nuova autorizzazione",  in competente bollo e previo pagamento dei diritti di segreteria.
Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti. Tale modello dovrà essere corredato dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti (ad es. quella di previsione di impatto acustico- nel rispetto del vigente Piano di zonizzazione-).

Documenti da allegare

Piantina planimetrica dei locali con indicazione della destinazione d'uso e quanto richiesto dal modello;
Fotocopia di un documento d'identità del richiedente, qualora la domanda non venga sottoscritta alla presenza dell'impiegato comunale addetto alla ricezione della pratica. 

Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

Tutti gli esercizi pubblici hanno facoltà di vendere per asporto le bevande e gli alimenti che somministrano .
Nel caso di sospensione dell’attività, chiusura per ferie,modifica dell’orario dell’esercizio pubblico si dovrà compilare il seguente modello CESSAZIONE- MODIFICA ORARIO- FERIE.doc

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INSTALLARE APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI IDONEI PER IL GIOCO

Che cos'è

L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici idonei per il gioco lecito è soggetta a licenza di polizia (ora autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune), ai sensi dell'art. 86 TULPS. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. In detta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. Per quanto concerne i videogiochi , il terzo comma dell'art.22 della legge 27 dicembre 2002, n.289, ha apportato notevoli modifiche all'art.38 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ed all'art.110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (TULPS), così innovando profondamente la disciplina relativa agli apparecchi e congegni da intrattenimento. Ai sensi del comma 5 della nuova versione dell'art.110, sono considerati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa, quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, quelli che consentono vincite di valore superiore ai limiti fissati per l'utilizzo di apparecchi leciti dal successivo comma 6 (10 euro), ad eccezione delle macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 

Le nuove tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito sono descritte dai commi 6 e 7 dell'art.110: 

comma 6: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di una moneta metallica non superiore a 50 centesimi, si caratterizzano prevalentemente per l'abilità e distribuiscono vincite in denaro di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita. E' vietato in ogni caso il gioco del poker o similari; l'utilizzo è vietato ai minori di anni 18. Detti apparecchi sono installabili esclusivamente in esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli artt.86 ed 88 del TULPS e cioè nell'ambito di: esercizi ricettivi; esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti; stabilimenti balneari; enti collettivi o circoli privati di qualunque specie autorizzati alla vendita o al consumo, limitati ai soli soci, di bevande alcooliche; esercizi autorizzati all'esercizio delle scommesse, ad eccezione delle "sale Bingo". 

comma 7 : gli apparecchi si distinguono nelle seguenti categorie: 
Lett.a): Apparecchi che danno diritto a premi consistenti in oggettistica 

Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor , attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Sono installabili in qualsiasi tipo di esercizio. 

Lett.c): Apparecchi che non distribuiscono premi 

Sono apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. (Sono installabili in qualsiasi tipo di locale, senza limitazioni). 

Circa la definizione degli operatori del settore, si distingue tra: 

gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo; 

esercente: il titolare di licenze di pubblica sicurezza o denuncia inizio attività (d.i.a.) di cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.; 

produttore: colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, pronti per essere impiegati sul territorio nazionale; 

importatore: colui che mette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte; è assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli artt. 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, articolo 2508)

Requisiti necessari

Essere titolare (persone fisiche o persone giuridiche o associazioni attraverso i loro legali rappresentanti, in quest'ultimo caso soltanto ove si tratti di persone giuridiche o di associazioni aventi nel loro oggetto sociale l'esercizio di attività commerciali) dell'autorizzazione per il pubblico esercizio di somministrazione, in cui s'intende installare gli apparecchi da trattenimento. 

Tali titolari dovranno rendere al Comune apposita Segnalazione Certificata  Inizio Attività (S.C.I.A.), specificando il numero di apparecchi da installare. 

La s.c.i.a. non può essere resa validamente da: 

chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 

chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Forma

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico  apposita Segnalazione Certificata  Inizio Attività (S.C.I.A.), utilizzando esclusivamente il modello Modulo per installare apparecchi e congegni automatici semiaut.doc

Documenti da allegare

Il modello va compilato in ogni parte, avendo cura di barrare la sezione di interesse, indicando tutti i dati richiesti ed allegando la documentazione prevista. 

In particolare si dovrà allegare:

fotocopia del Nulla Osta di distribuzione; 

fotocopia del Nulla Osta per la messa in esercizio; 

fotocopia delle schede esplicative degli apparecchi. 

Nel caso in cui per l'esercizio dell'attività ci si avvalga di un rappresentante, ai sensi dell'art.8, 2 comma del T.U.L.P.S., il rappresentante designato dovrà compilare l'Allegato 2 del modello.  Il dichiarante dovrà poi allegare copia fotostatica di un documento d'identità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento di essa.

Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

La s.c.i.a. ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica, o l'eventuale cessazione dell'attività, barrando e compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONI'"  o il Quadro 3" CESSAZIONE ATTIVITA'" del modulo. E' obbligatorio munirsi della Tabella dei giochi proibiti presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza e tenerla esposta, regolarmente vidimata. Si precisa inoltre che l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità è soggetta a s.c.i.a. solo se tali giochi vengono installati nello stesso locale dove si somministrano alimenti e bevande. Qualora gli stessi vengano installati in locali diversi da quelli utilizzati per la somministrazione, non andrà presentata alcuna s.c.i.a., ma dovrà essere richiesta apposita licenza di pubblica sicurezza.

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MANIFESTAZIONI CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Che cos'è

Vendita di generi alimentari, non alimentari, con  somministrazione di alimenti e/o bevande.
E’ l'autorizzazione alla vendita temporanea su area pubblica di generi alimentari, non alimentari, somministrazione di alimenti e/o bevande durante lo svolgimento di una manifestazione autorizzata in occasione di eventi culturali e aggregativi.
L'autorizzazione è emessa dal Comune del territorio dove si svolge la manifestazione.
L'autorizzazione ha la stessa durata della manifestazione.
Occorre presentare domanda, trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
Si fa presente che per le attività di vendita alimentare e somministrazione, dovrà essere compilata la "Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva": Modello_A.doc +  Scheda_2_1.doc  che  dovranno essere consegnate in tre copie unitamente alla domanda e alla  ricevuta del versamento di € 00,00 da effettuarsi su conto corrente ASL n° 00000 inestato a A.S.L. PROVINCIA DI LECCO, per la registrazione delle attività alimentari.
Le domande debbono essere munite di marca da bollo da Euro 14,62.

Requisiti necessari

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Forma

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Documenti da allegare

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Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

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SUBINGRESSO IN UN ESERCIZIO PUBBLICO

Che cos'è

Il subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire per:
trasferimento della titolarità (proprietà
trasferimento della gestione, attraverso un contratto di usufrutto, comodato o affitto d'azienda
per atto tra vivi, attraverso un contratto di permuta, donazione, compravendita o a seguito di fallimento o di fusione;
a causa di morte, per successione ereditaria

Requisiti necessari

Esistenza di un valido contratto di trasferimento dell'azienda commerciale (in proprietà o in gestione). Il contratto può avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (da notaio).
L'attività di somministrazione dev'essere svolta nel rispetto della normativa in vigore, con particolare riguardo a quella urbanistica (per esempio si deve avere la destinazione d'uso commerciale), di prevenzione incendi, di sorvegliabilità dei locali e igienico-sanitaria (si deve essere in possesso di apposita autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente ASL)
La persona subentrante dev'essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.6 della L.R. 30/2003. E' tuttavia ammessa la delega ad un altro soggetto, diverso dal titolare, in possesso dei medesimi requisiti. Nel caso di società, associazione od organismo collettivo, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da loro delegati. 

Forma

Per subentrare in un'attività di pubblico esercizio è necessario inoltrare apposita comunicazione, utilizzando esclusivamente il modello Modulo subentro esercizio pubblico.doc "Pubblici Esercizi " Comunicazione di apertura per subingresso o di variazioni". 

Documenti da allegare

Tutta la documentazione richiesta nella sezione A e descritta dettagliatamente a pag.8 del modello; fotocopia di un documento di identità del dichiarante, qualora la comunicazione non venga sottoscritta in presenza dell'impiegato comunale addetto alla ricezione.
Fotocopia di un documento d'identità del richiedente, qualora la domanda non venga sottoscritta alla presenza dell'impiegato comunale addetto alla ricezione della pratica.

Costi

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Tempi di legge

La semplice comunicazione di subingresso, in presenza di tutti i requisiti e i presupposti di legge, legittima l'esercizio dell'attività senza bisogno di attendere l'effettivo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.
In base all'art.8 comma 4 della L.R. n.30/2003, sono sottratte ai limiti numerici e non sono quindi soggette ad autorizzazione amministrativa, ma solo a denuncia inizio attività, le seguenti tipologie di somministrazione:
negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività d'intrattenimento s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento. Non costituisce attività d'intrattenimento la semplice musica d'accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
d) nel domicilio del consumatore;
e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art.12;
f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
g) nelle attività da effettuarsi all?interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
Non esiste una superficie minima per l'esercizio pubblico, né esiste una distanza minima da rispettare da altri pubblici esercizi. 

Informazioni utili

Occorre compilare:
la pagina 1, indicando, nella prima parte, i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi richiesti (diversi a seconda che si tratti di ditta individuale o società) e barrando, nella seconda parte, il quadratino corrispondente alla lettera A (apertura per subingresso);
la pagina 2 -Sezione A- (avendo l'avvertenza di contrassegnare, tra tutte le caselle predisposte, quella indicante la causa del trasferimento);
la pag. 3, nella seconda parte, barrando i quadratini posti sotto la frase "il sottoscritto è a conoscenza", nonché quelli relativi alla compilazione del quadro autocertificazione e degli allegati (A o B).
la pag. 4 (quadro autocertificazione), barrando tutti i quadratini indicati;
la pag. 5, relativa al possesso dei requisiti professionali, avendo cura di compilare la parte di competenza, diversa a seconda che il subentrante sia un'impresa individuale oppure una società (o un'impresa individuale in cui il delegato alla somministrazione sia persona diversa dal titolare).
la pag. 6 (Allegato A -autocertificazione antimafia-): da compilare SOLO in caso di persona giuridica, cioè solo se l'impresa è gestita in forma societaria.
Più precisamente, nel caso di:
Società di persone (s.n.c., s.a.s.): ogni socio deve compilare la propria autocertificazione antimafia
Società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.): l'amministratore unico e tutti i membri del consiglio d?amministrazione che compaiono nella visura camerale devono compilare la propria autocertificazione antimafia. Qualora i soggetti che hanno compilato l'Allegato A non abbiano firmato in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della comunicazione, è necessario allegare fotocopia del documento d'identità di ognuno.
la pag. 7 (Allegato B- dichiarazione del legale rappresentante o delegato): SOLO in caso di società o di impresa individuale in cui il delegato alla somministrazione sia persona diversa dal titolare. Tale dichiarazione dev'essere resa dal legale rappresentante della società o dal soggetto delegato alla somministrazione; quest'ultimo dovrà anche apporre la data e firmare in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro della comunicazione (se non ha firmato in presenza del dipendente comunale, dovrà allegare fotocopia del proprio documento d'identità).

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 COMUNICAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI LOTTERIA, TOMBOLA, PESCA O BANCO DI BENEFICENZA
 

Che cos'è

E' Per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita di biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, non supera la somma di Euro 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva.
Per tombola si intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri (dal n. 1 al n. 90) con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero di cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi in palio non devono superare la somma di Euro 12.911,42.
Per pesche o banchi di beneficenza si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per loro organizzazione, non si prestano per la emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non ecceda la somma di Euro 51.645,

Requisiti necessari

Sono consentite lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza promosse da:
A) Enti morali, associazioni e comitati senza fii di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.lgs. 4.12.1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
B) Partiti o movimenti politici di cui alla legge 2.1.1997, n. 2, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
C) le tombole effettuate in ambito famigliare e privato, per fini prettamente ludici. 

Forma

Le manifestazioni di sorte locali sono subordinate a comunicazione, da presentare, a cura dei promotori, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
La comunicazione, presentata esclusivamente sul modello : "Comunicazione per svolgimento attività di lotteria, tombola, pesca o banco di beneficenza.doc", va inoltrata al Comune in cui si tiene l'estrazione (Mantova) e al Prefetto competente per territorio, previo ottenimento del nullaosta del Ministero dell'Economia e delle Finanze ' Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato della Lombardia -Sezione Distaccata di Brescia. Tale nullaosta va richiesto separatamente, compilando il modello Comunicazione al Ministero.doc

Documenti da allegare

Copia del nullaosta rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ' Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato della Lombardia -Sezione Distaccata di Brescia;
copia fotostatica di un documento d'identità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza.
PER LE LOTTERIE:
il regolamento nel quale sono indicati: la quantità e la natura dei premi;ü la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere;ü il luogo in cui vengono esposti i premi;ü il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
PER LE TOMBOLE:
il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella
la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria Provinciale o mediante fideiussione bancaria assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
PER LE PESCHE E I BANCHI DI BENEFICENZA:
L'indicazione e il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo. 

Costi

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Tempi di legge

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Informazioni utili

L'estrazione è pubblica; le modalità sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta al Sindaco e al Prefetto, il programma, le finalità che ne motivano lo svolgimento, la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Al termine dev'essere redatto un processo verbale da inviare al Prefetto e al Sindaco. 

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